Art. 11.
(Procedura per la destinazione all'estero
del personale).

      1. Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che ha superato il periodo

 

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di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che ha conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese a cui è destinato.
      2. Alla destinazione alle istituzioni di cui alla presente legge si provvede, in quanto mobilità professionale, secondo le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; essa è disposta, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, secondo piani quadriennali definiti in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime.